Statuto

STATUTO PLUS

Art. 1 – Costituzione

È costituita una associazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata ”PLUS – Rete persone LGBT sieropositive” in breve denominabile PLUS.

Tale associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Secondo quanto disposto dal comma 1 lettera i) dell’articolo 10 del Dlgs 460/97, l’associazione dovrà sempre indicare nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS.

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede in via Polese 15 Bologna. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Finalità dell’associazione

L’associazione, senza finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nella lotta contro l’HIV/AIDS, attivandosi dunque nella ricerca bio-psico-sociale, nella informazione, nella formazione, nell’istruzione, nell’assistenza e nella riduzione di ogni tipo di discriminazione sia essa di natura terapeutica, economica, sociale, assistenziale o di qualunque altro genere in riferimento alle patologie sotto indicate:

patologia principale denominata Infezione da HIV (virus di immunodeficienza umana), ossia A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) nel suo aspetto degenerativo di retrovirus infettivo, fortemente invalidante, causa di morte, causa di invalidità, anche grave, se trattato;

– patologie correlate per similarità epidemiologica e/o contesto di infezione all’HIV/AIDS, ossia malattie infettive sessualmente trasmettibili e/o coinfezioni (Epatiti, Papilloma virus, malaria, tubercolosi ed altre);

– patologie secondarie dovute alla presenza del virus stesso dell’HIV nell’organismo umano o da effetti collaterali dovuti alle terapie utilizzate per trattare il virus HIV e/o patologie correlate;

– patologie di qualunque genere, sempre e comunque associabili ad un contesto di similarità epidemiologica di infezione e/o coinfezione con HIV/AIDS.

L’associazione fornisce assistenza, supporto e solidarietà alle persone LGBT sieropositive, sviluppa strategie di prevenzione della diffusione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili, con particolare riguardo alla comunità LGBT in quanto popolazione vulnerabile, promuove e tutela la salute sessuale.

L’associazione promuove e favorisce, altresì, la ricerca scientifica di particolare interesse bio-psico-sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente.

L’associazione promuove altresì la nascita di servizi socio-sanitari community based.

L’associazione agisce negli interessi ed a diretto favore di soggetti svantaggiati, in quanto affetti dalle patologie sopra descritte, con particolare riguardo alle persone LGBT sieropositive, le quali costituiscono altresì parte predominante, calcolabile in 2/3, della base associativa nonché degli eventuali collaboratori, attesa la natura patient-based che caratterizza l’associazione medesima..

Art.: 4 Attività:

L’attuazione delle finalità istituzionali dell’associazione si concretizza attraverso lo svolgimento di attività principalmente nei campi di intervento di seguito individuati:

  1. attenzione e sostegno alla persona: attività di sostegno pratico e fattivo alla personarivolto alle persone sieropositive, in particolare LGBT, in relazione a problematiche connesse alla salute, all’HIV e alle MTS; sportello accoglienza vis a vis e/o telefonica; attivazione di servizi specifici in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti organizzati sul territorio (counselling per persone sieropositive, offerta di test rapidi con counselling, workshop tematici con persone sieropositive e non, ecc.); organizzazione di eventi aggregativi e ricreativi in particolare rivolti a persone LGBT che vivono con HIV;

  2. tutela della persona: tutela dei diritti della persona sieropositiva; attività di advocacy, sensibilizzazione e pressione su istituzioni, enti, imprese pubbliche e private; attività di empowerment di soggetti svantaggiati, stigmatizzati e/o discriminati in quanto colpiti dall’infezione;

  3. rinforzo sociale e prevenzione: attività di supporto e di sensibilizzazione volta a rendere “socialmente attesi” il confronto e il dialogo sui temi dell’HIV e della malattia, la presenza di persone sieropositive nella comunità e i comportamenti di riduzione del rischio, ovvero a superare quei tabù che concorrono a diffondere l’infezione; creazione e diffusione di proprio materiale informativo e preventivo; azione sui fattori di rischio culturali, comportamentali o strutturali (discriminazione, abitudini culturali, difficoltà di negoziazione dell’uso dei mezzi di prevenzione, indisponibilità di mezzi di prevenzione, ecc.);

  4. promozione e sviluppo della ricerca medica e bio-psico-sociale, con specifica attenzione ai risvolti applicativi e, in quanto attività direttamente connesse, alla prevenzione delle malattie sopra indicate ed alla educazione sanitaria della popolazione tutta, con particolare riguardo alla comunità LGBT;

  5. attività divulgative che favoriscano l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica.

  6. attività che promuovano la divulgazione , sullo sviluppo delle conoscenze relative alle patologie sopra descritte o a settori inerenti;
  7. attività di formazione e aggiornamento nel campo della prevenzione delle patologie sopra descritte verso cittadini e volontari interessati ai temi trattati.

  8. attività di divulgazione di dati e notizie sui progressi della ricerca medica ed attività di informazione sulle problematiche sociali connesse alle patologie sopra descritte, anche mediante l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte ai cittadini, con particolare riferimento alla comunità LGBT.

  9. monitoraggio del progresso scientifico – per procedure diagnostiche e strategie terapeutiche prevedibili e non – e monitoraggio dello stato dell’arte sulla cura e sul trattamento delle patologie oggetto dell’attività dell’associazione (trattasi di terapie di qualunque genere ordinarie, cioè ufficialmente riconosciute nell’ambito del trattamento anti-retrovirale e/o di ciò che il progresso scientifico proporrà; straordinarie, quindi nell’ambito della sperimentazione clinica; complementari, atte al miglioramento della qualità della vita delle persone);

  10. monitoraggio delle problematiche connesse alle terapie sulle specifiche patologie oggetto dell’attività dell’associazione;

  11. assicurare su vasta scala informazione e occasioni di formazione sulle terapie e sulle strategie terapeutiche delle patologie oggetto dell’attività istituzionale, seguendone costantemente l’evoluzione attraverso la presenza e l’operatività all’interno del panorama scientifico nazionale ed internazionale; relazionarsi, attraverso le opportune modalità, con governi, agenzie governative e sopranazionali, enti nazionali, transnazionali, istituti di sanità statali, centri di ricerca clinica nazionali ed internazionali, centri di ricerca sperimentale, altre organizzazioni non governative affini all’associazione per finalità e/o patologie trattate, comitati etici ed altri enti del settore privato, al fine di ottenere una corretta e aggiornata informazione scientifica;

  12. vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per il diritto all’accesso al test, alle terapie disponibili, alle terapie innovative e ai più moderni sistemi diagnostici, secondo le linee guida italiane e/o comunque secondo le linee di pensiero della comunità scientifica internazionale (evidenze scientifiche ed altre linee guida).

Art. 5 – Modalità di azione

Per conseguire le finalità istituzionali attraverso le attività sopra specificate, l’associazione potrà, tra l’altro, operare secondo le seguenti modalità:

  1. promuovere e realizzare – anche attraverso elargizioni, donazioni, liberalità – progetti finalizzati alla raccolta di finanziamenti istituzionali, da parte di persone fisiche, di persone giuridiche quali società, enti ed altre associazioni che intendono favorire e sostenere lo sviluppo e la realizzazione di quanto sopra specificato;

  2. curare iniziative di formazione con l’ausilio di tutti gli strumenti ritenuti idonei (corsi, seminari e simili) sulle patologie oggetto dell’attività dell’associazione;
  3. partecipare a progetti nazionali e internazionali per il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi della collaborazione e dell’informazione fornite da Istituti di Ricerca e della collaborazione di scienziati, ricercatori, clinici, associazioni, ordini professionali, nonché della stampa specializzata e qualificata italiana ed internazionale ovvero avvalendosi dell’uso di tutti i mezzi di comunicazione e di elaborazione di dati necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, potendo utilizzare per le proprie finalità divulgative ogni e qualsiasi strumento media ad oggi esistente o in futuro sviluppato, sia su un supporto cartaceo che su supporto informatico;

  4. stipulare convenzioni con associazioni, persone fisiche, persone giuridiche, enti ed Istituti di Ricerca per fornire loro il supporto di formazione ed informazione sulle tematiche oggetto dell’attività dell’associazione e partecipare a congressi, seminari, convegni e gruppi di studio nazionali ed internazionali.

  5. vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per mettere in atto o favorire ogni iniziativa per la riduzione delle discriminazioni per i soggetti svantaggiati e promuovere inoltre ogni azione orientata al miglioramento della qualità della vita delle persone sieropositive;

  6. promuovere, partecipare e/o aderire a gruppi di lavoro (quali i Comunity Advisory Boards) per l’applicazione di criteri etici relativi alla sperimentazione di nuove strategie terapeutiche, favorendone il rapido accesso attraverso l’applicazione di protocolli di uso compassionevole e/o accesso allargato;

  7. promuovere e sviluppare interventi di collaborazione coordinata e coalizione con altre associazioni che abbiano finalità affini a quella dell’associazione, la creazione di sistemi garanzia e di difesa delle persone affette da patologie oggetto dell’attività dell’associazione, la tutela all’accesso ai migliori standard di cura, l’ottenimento in tempi brevi di protocolli di uso compassionevole e/o accesso allargato e la promozione di sperimentazioni cliniche presso centri italiani e/o internazionali nonché l’ottimizzazione dei tempi di distribuzione dei farmaci di recente approvazione;

  8. assistere, difendere e sostenere gli interessi delle persone affette da patologie oggetto dell’attività dell’associazione che non abbiano ottenuto l’applicazione dei migliori criteri etici di sperimentazione e/o l’applicazione di criteri ottimali di terapie e l’applicazione di terapie e sistemi diagnostici raccomandati dalle linee guida nazionali e/o dal contesto scientifico internazionale.

È ammessa ogni altra modalità di azione ed intervento, orientata a favorire e/o integrare le modalità sopra citate, qualora possa favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a)dell’art 10 del D.LGS n 460/1997 ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse..

L’associazione, in subordine alle sue finalità istituzionali, non ha limiti di azione in ambito nazionale ed internazionale. Può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione si riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o istituzioni e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.

L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel comma precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà comunque promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 6 – Organizzazione dell’associazione

L’associazione ha carattere nazionale.

La tessera di associato è unica per tutto il territorio nazionale e viene rilasciata annualmente dall’associazione.

Su base locale si possono costituire gruppi di lavoro, previa autorizzazione e/o salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare/revocare un Coordinatore regionale laddove ne sussistano le esigenze e le condizioni.

I gruppi di lavoro di cui al comma precedente, che abbiano lo scopo di attuare le finalità dell’associazione, devono coordinarsi con le attività e gli indirizzi posti in essere dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Tutti i gruppi di lavoro locali adottano la comune denominazione “PLUS ONLUS”.

Ogni gruppo di lavoro, nel proprio ambito, è responsabile del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni assunti con società, associati o soggetti terzi di carattere economico e/o finanziario.

Art. 7 – Categorie degli associati

L’associazione è composta da associati fondatori ed ordinari.

Sono associati fondatori le persone fisiche, le associazioni e gli enti che abbiano direttamente partecipato alla costituzione dell’associazione e tutti coloro i quali verranno successivamente ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono associati ordinari le persone fisiche, associazioni e gli enti che verranno ammessi a seguito della presentazione di apposita domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo Nazionale, che deciderà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Ili rigetto,da parte del consiglio direttivo nazionale, della domanda di associazione di persone fisiche,associazione o enti, dovrà essere motivato e comunicato per iscritto ai richiedenti entro 30 giorni e ratificato dalla prima assemblea associativa utile allo scopo.

In ogni caso, salvo il diritto di recesso previsto dall’art. 8 del presente Statuto, la partecipazione dell’associato alla vita dell’associazione non può in alcun caso essere prevista per un periodo temporaneo.

Art. 8 – Attribuzioni ed obblighi degli associati

Secondo quanto disposto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 10 del Dlgs 460/97, gli associati, indipendente dalla categoria di appartenenza, hanno tutti eguali diritti. Il concreto esercizio dei diritti dell’associato, il voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi dell’associazione e l’accesso all’attività associativa sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa di ammissione, pari all’importo annualmente determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con il rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale ovvero dal presente Statuto.

La quota di ammissione dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale, comunque prima dello svolgimento della riunione per l’approvazione del bilancio.

Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto all’obbligo di corresponsione del contributo associativo di cui al comma precedente.

La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificata dalla prima assemblea dei soci utile allo scopo, in caso di morosità nel versamento dei contributi associativi e/o di indegnità dell’associato che abbia posto in essere attività pregiudizievole per l’associazione o comunque incompatibile con le finalità della stessa.

L’eventuale recesso dell’associato, comunicato dopo la data della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento dei contributi associativi per l’anno di competenza.

È escluso qualsiasi rimborso agli associati delle somme conferite in caso di recesso o esclusione.

Art. 9 – Dotazione patrimoniale dell’associazione

La dotazione patrimoniale dell’associazione per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto è costituita dai seguenti elementi:

  1. quota associativa di cui all’art. 8 del presente Statuto;

  2. beni o contributi che a qualsiasi titolo pervengano all’associazione;

  3. ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’associazione;

  4. redditi derivanti dal proprio patrimonio.

Art. 10 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;

  2. il Consiglio Direttivo Nazionale;

  3. il Presidente;

  4. il Vice Presidente

  5. il Tesoriere;

  6. il Comitato Scientifico Nazionale;

  7. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Lo svolgimento delle attività relative agli organi dell’associazione deve intendersi a titolo gratuito; il Consiglio Direttivo Nazionale potrà tuttavia attribuire al Presidente una indennità annuale non superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.6.1995, n. 239, convertito dalla legge 3.8.1995, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 11 – Assemblea dell’associazione

L’assemblea dell’associazione è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei contributi di cui all’art. 8 del presente Statuto.

L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente e comunque ogni volta che lo richieda un terzo degli iscritti.

La convocazione dell’assemblea è fatta mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Nell’avviso potrà eventualmente essere indicato il giorno stabilito per la seconda convocazione.

L’avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza di ciascun associato ed affisso nella sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.

L’indirizzo, il numero di fax e la casella di posta elettronica ove inviare l’avviso di convocazione saranno quelli risultanti dal libro degli associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o da altro soggetto nominato dall’assemblea medesima.

Art. 12 – Competenze dell’assemblea

Sono di competenza dell’assemblea:

  1. l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dall’associazione;

  2. la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, con la designazione della carica di Presidente e del Vice Presidente

  3. la nomina del Collegio dei Revisori;

  4. la approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

  5. qualsiasi deliberazione attinente l’associazione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo Nazionale;

  6. l’eventuale approvazione del regolamento interno;

  7. le modificazioni dello statuto e del regolamento interno, nonché lo scioglimento dell’associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 13 – Partecipazione degli associati all’assemblea

Ogni associato in regola con il versamento del contributo associativo ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento interno, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 14 – Costituzione dell’assemblea

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modificazioni del presente Statuto, ovvero per lo scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

Delle riunioni dell’assemblea viene redatto, da parte del Presidente e del Segretario dell’assemblea, apposito processo verbale.

Art. 15 – Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di membri variabile da 5 ad 31, eletto dall’assemblea, e dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di cooptare il sostituto, che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso contenente l’ordine del giorno, portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante avviso comunicato a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima del termine fissato per lo svolgimento della riunione.

L’indirizzo, il numero di fax e la casella di posta elettronica ove inviare l’avviso di convocazione saranno quelli comunicati dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale all’atto dell’accettazione della carica o modificati successivamente in forma scritta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono inoltre convocate quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare tra i propri membri il Tesoriere, il Segretario e, nel caso in cui non vi abbia già provveduto l’assemblea, nomina il Presidente e il Vice Presidente. Inoltre può decidere di nominare al proprio interno responsabili per attività che il Consiglio Direttivo Nazionale giudica di notevole rilevanza per l’attività dell’associazione.

Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Al Consiglio Direttivo Nazionale è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività associativa, l’erogazione, nei limiti delle disponibilità, dei fondi necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo Nazionale approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo sulla base delle indicazioni del Tesoriere.

In caso di ripetute assenze non giustificate il Consiglio Direttivo Nazionale può sostituire tale membro con altro scelto dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può cooptare al suo interno fino ad un massimo del 10% del numero complessivo dei membri facenti parte il Consiglio Direttivo Nazionale stesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale determina ogni anno l’ammontare della quota associativa da porre a carico delle diverse categorie di associati e l’ammontare di eventuali contributi straordinari, nonché il termine entro il quale gli stessi debbano essere versati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o al Segretario.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell’assemblea degli associati e svolge una funzione di generale rappresentanza dell’associazione.

Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed esercita i poteri delegati, in via generale o particolare, dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale.

Nei casi di urgenza, il Presidente può autonomamente esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, salva la ratifica da parte di quest’ultimo delle deliberazioni assunte entro e non oltre la prima riunione utile.

Art. 19 – Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita i poteri delegati, in via generale o particolare, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di questo vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere tiene e gestisce la cassa dell’associazione, redige ogni anno il rendiconto economico e finanziario ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 21 Il Comitato Scientifico Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare il Comitato Scientifico Nazionale. Esso è composto da esperti nelle varie discipline afferenti l’oggetto sociale dell’associazione e da personalità di particolare prestigio.

Il Comitato Scientifico Nazionale formula pareri consultivi e proposte sulle attività che l’associazione dovrà svolgere e sugli obiettivi da raggiungere. Inoltre, studia le problematiche attinenti allo scopo sociale, propone soluzioni, indica criteri operativi ed elabora indirizzi.

Il Comitato Scientifico Nazionale si riunisce congiuntamente al Consiglio Direttivo Nazionale per elaborare il programma di lavoro dell’associazione.

Il Comitato Scientifico Nazionale può nominare al proprio interno il proprio Coordinatore.

Art. 22 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea, su designazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 23 – Esercizio di bilancio

L’esercizio del bilancio dell’associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Utili ed avanzi di gestione

È fatto assoluto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o proventi, anche derivanti dalle attività accessorie di cui all’art. 5 o da altre forme di autofinanziamento, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione o di quelle direttamente ad esse connesse.

Art. 25 – Regolamento interno

L’assemblea può procedere alla approvazione di un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 26 – Durata e scioglimento

L’associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento della stessa può avere luogo o per deliberazione dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l’assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell’assemblea e ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Clausola arbitrale

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l’associazione ovvero tra gli associati ed il Consiglio Direttivo Nazionale in relazione all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’applicazione ed all’osservanza del presente Statuto, nonché ogni controversia relativa a deliberazioni assembleari, concernenti meri interessi individuali, verrà deferita ad un collegio di arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati.

Ai fini del comma precedente si devono considerare come unica parte tutti i soggetti che adiscano il collegio arbitrale per la tutela della medesima pretesa.

In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro, questo verrà designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, su domanda della parte più diligente.

Al Presidente del Tribunale spetterà altresì la nomina dell’arbitro della parte che, invitata a nominare l’arbitro, non vi abbia provveduto trascorsi venti giorni dal relativo invito.

L’arbitrato di cui al presente articolo è un arbitrato irrituale in diritto ed è caratterizzato dal rispetto dei seguenti principi procedurali e sostanziali:

principio del contraddittorio;

principio delle eguali opportunità probatorie.

Il collegio arbitrale emetterà una decisione in forma di lodo.

Tutte le spese inerenti la descritta procedura arbitrale saranno poste a carico della parte soccombente.

Il collegio arbitrale è autorizzato a determinare il corrispettivo per la propria attività.

 

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